Vai al contenuto

Codice etico

Si pubblica di seguito il codice etico ufficiale pubblicato dalla Federazione Italiana scherma, cui si devono attenere tutti i tesserati alla FIS, affiliati e tesserati. Il documento originale é disponibile qui. Si prega tutti i nostri atleti e i relativi genitori di prenderne visione. 


Art. 1 - La Federazione Italiana Scherma

La Federazione Italiana Scherma aspira a mantenere il rapporto di fiducia con tutti i soggetti che contribuiscono al raggiungimento delle sue finalità ed intende operare nel pieno rispetto della legge e dei principi di chiarezza e trasparenza e prevenire il rischio di comportamenti non etici. Tale rapporto di fiducia e rispetto dovrà essere mantenuto anche nei reciproci comportamenti dei singoli tesserati.

Art. 2 - Codice etico

II presente Codice etico individua i valori che costituiscono l'etica federale e reca una serie di norme sostanziali e comportamentali che dovranno essere rispettate da tutti coloro che operano all’interno della F.I.S. nell'ambito delle rispettive competenze ed in relazione alla carica ricoperta nell’organigramma federale.

Art. 3 - Ambito di applicazione

II Codice etico si applica ai tesserati ed agli affiliati alla F.I.S. nonché a tutti i soggetti di cui all’articolo 2.

Art. 4 - Natura delle disposizioni

Le violazioni delle norme di cui al presente Codice etico, se non costituiscono più grave illecito, così come individuato e sanzionato nel vigente Regolamento di Giustizia della F.I.S., sono considerate infrazione disciplinare.

Alle stesse sono applicate le disposizioni del predetto Regolamento di Giustizia.

Art. 5 – Conoscenza ed osservanza del Codice etico

I soggetti indicati all’art. 3 sono tenuti a conoscere il contenuto del Codice etico, ad osservarlo ed a contribuire alla sua attuazione.

II) PRINCIPI GENERALI

Art. 6 - Regole di comportamento

Tutti i soggetti che operano all’interno dell’organigramma federale della F.I.S. sono tenuti a conoscere le norme che disciplinano l'espletamento delle proprie funzioni ed i consequenziali comportamenti.
I soggetti di cui al comma precedente, nell'ambito delle loro funzioni devono tenere una condotta ispirata ai principi di lealtà, imparzialità, integrità ed onestà, evitando atti, comportamenti ed espressioni caratterizzate da animosità o spirito di conflittualità, mantenendo rapporti improntati sulla reciproca fiducia e collaborazione ed ispirati a principi di correttezza, trasparenza e reciproco rispetto.

Art. 7 - Dovere di imparzialità

Tutti i tesserati F.I.S. nonché tutti i soggetti di cui all’articolo 2 devono operare con imparzialità e devono evitare trattamenti di favore o disparità di trattamento nei confronti di tutti i soggetti che a vario titolo hanno rapporti con la F.I.S.

I soggetti di cui al comma precedente devono, inoltre, astenersi dall'effettuare indebite pressioni e, qualora subiscano pressioni o richieste di favore inerenti alla propria o l'altrui attività e/o funzione e/o qualifica e/o carica ricoperta nell’ambito dell’organigramma della F.I.S., devono darne tempestiva comunicazione alla Segreteria Generale della FIS.

Art. 8 - Rapporti con la stampa

I tesserati nonché tutti i soggetti di cui all’articolo 2, nell’intrattenere rapporti con organi di stampa o con altri mezzi di informazione, devono astenersi dal rilasciare dichiarazioni o comunicati che possano in qualsiasi modo ledere l'immagine della F.I.S. e/o di suoi organi e/o di altri tesserati e/o affiliati e/o dei soggetti di cui all’articolo 2.

Art. 9 – Mezzi di informazione

I comportamenti di cui al precedente articolo, di quelli di cui agli artt. 10 co. III ed 12 co. II, nonché il divieto generale dell’utilizzo di frasi offensive, sconvenienti e lesive della reputazione di altri tesserati e/o dei soggetti di cui all’articolo 2, così come previsto nel vigente Regolamento di Giustizia della F.I.S. sussistono ancorché le espressioni vietate vengano esternate con qualsiasi mezzo, ivi compresa la introduzione e/o la partecipazione a discussioni su social network e/o blog presenti sulla rete internet.

III) – RAPPORTI FRA TESSERATI

Art. 10 - Doveri dei tecnici e delle altre figure professionali
1 - E’ fatto divieto ad un maestro o ad un istruttore di concedere lezioni, al di fuori di attività organizzate dalla FIS o di campi estivi, ad atleti con tesseramento in corso di validità presso Affiliati diversi da quello ove il maestro o l’istruttore operi come docente.
E’ fatta salva, in ogni caso, la possibilità di un espresso accordo fra le parti interessate.
2 - E’ fatto divieto a maestri, istruttori e altre figure professionali di esercitare pressioni su atleti regolarmente tesserati a trasferirsi presso altro affiliato .
3 - E’ fatto divieto a tecnici degli staff federali di esercitare qualunque tipo di pressione tale da indurre gli atleti al cambio di società.
4 - Costituisce comportamento rilevante ai sensi dell’art. 2.2 del Regolamento di Giustizia della F.I.S. ogni espressione, verbale o scritta, con la quale un maestro o un istruttore o un docente esprima giudizi lesivi della reputazione e delle capacità tecniche di un collega.
5 - Nel corso di manifestazioni internazionali a cui partecipano atleti convocati o autorizzati dalla FIS, è fatto divieto a tecnici e accompagnatori di fornire assistenza tecnica a bordo pedana nel corso di un assalto che veda contrapposti due atleti italiani.

Art. 11 – Doveri degli atleti

E’ fatto divieto agli atleti, anche se in possesso della qualifica di “non agonista”, di prendere lezioni, al di fuori di attività organizzate dalla FIS o di campi estivi, da maestri o istruttori operanti presso Affiliato diverso da quella presso cui l’atleta risulta tesserato o che, se appartenente a gruppo sportivo militare o dei corpi militari, ha indicato come sede di allenamento. E’ fatta salva, in ogni caso, la possibilità di un espresso accordo fra gli Affiliati interessati.

Art. 12 – Doveri dei dirigenti

1 - E’ fatto divieto ai tesserati che svolgano attività dirigenziale di invitare atleti tesserati presso un Affiliato diverso da quello ove il tesserato opera come dirigente a trasferirsi, presso l’Affiliato ove opera e/o presso altro Affiliato.
2 - Costituisce comportamento rilevante ai sensi dell’art. 2.2 del Regolamento di Giustizia della F.I.S ogni espressione, verbale o scritta, con la quale un dirigente esprima giudizi lesivi della reputazione e delle capacità dirigenziali di un collega, delle capacità tecniche di un maestro o di un istruttore o di un docente e delle qualità sportive di un tesserato.

Art. 13 – Responsabilità oggettiva

Risponde di responsabilità oggettiva l’Affiliato i cui simpatizzanti o soci, ancorché non tesserati FIS, agendo di fatto nell’interesse dell’Affiliato stesso, abbiano invitato un tesserato di altro Affiliato o un tesserato di una società militare, che abbia indicato il predetto Affiliato come sede di allenamento, a trasferirsi presso l’Affiliato nel cui interesse agiscono.

IV) – PROCEDURA

Art. 14 – Condizione di procedibilità

Le violazioni del presente Codice etico possono essere segnalate al Procuratore Federale nelle forme previste dall’art. 4.6 del Regolamento di Giustizia della F.I.S. nel termine perentorio di giorni 90 dall’effettiva conoscenza del fatto.

Art. 15 – Procedimento

Il relativo procedimento disciplinare si svolgerà nel rispetto delle forme, dei modi e dei termini previsti dal Regolamento di Giustizia della F.I.S.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *